Lettera al Ministro Infrastrutture e Trasporti
oggetto: Pubblicazione elenchi regionali di nuovi progetti di interventi nei Piccoli Comuni
Con riferimento alla pubblicazione degli elenchi regionali di nuovi progetti di interventi nei Piccoli Comuni avvenuto in data 28 Aprile 2015 sul GURI n. 97, con la presente intendiamo osservare che dalla prima pubblicazione della graduatoria provvisoria in data 20 Maggio 2015 risulterebbe l’inosservanza, da parte di alcuni Comuni dell’art. 7 commi 1, 2 e 3 della Convenzione MIT_ANCI del 5.3.2015 atteso che alcune domande sarebbero pervenute alle ore 8:59:58/59 anziché alle ore 9:00, da indirizzi di posta elettronica certificata (pec) non ufficiali, e/o riportanti in oggetto un testo non conforme ai requisiti richiesti dalla Convenzione (Il testo dell’oggetto del messaggio deve essere composto dal nome del programma (nuovi progetti) e dalla denominazione estesa e priva di abbreviazioni dell’ente richiedente, nonché della regione o provincia autonoma separati da “-“).
Tali domande, pertanto, in applicazione del comma 4 dell’art. 7 della predetta Convenzione (“4. Non saranno ammesse istanze inviate prima del termine di cui al precedente comma e successivamente alla scadenza del suddetto termine di 30 gg.”) non potrebbero essere ammesse.
Desta, tuttavia, perplessità l’individuazione del “secondo di tolleranza” di cui si parla nel Comunicato pubblicato sul sito ufficiale di codesto Ministero, stante la certezza dell’orario indicato al comma 3 dell’art. 7 “Le richieste da parte dei Soggetti interessati potranno essere inoltrate esclusivamente a partire dalle ore 9:00 (…)”.
Con molta probabilità in tale Comunicato si intendeva richiamare l’art. 9 comma 2 (“Riferimento temporale”) del D.M. del 02.11.2005 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata); tale norma non è applicabile al caso di specie sia perché non viene riportata nella Convenzione, sia perché l’orario della scala UTC non è in alcun modo rilevabile dal tracciato xml di ricevuta e di consegna della PEC trasmessa e, pertanto, deve essere considerata valida, a tutti gli effetti, la marca temporale dell’ente certificatore, nel rispetto del comma 2 dell’art. 9 del D.M. 2 novembre 2015, non potendosi presumere riferimenti temporali diversi rispetto a quello certificato.
Riportiamo un esempio: se un ente certificatore applica una marca temporale alle ore 8:59:59, il riferimento della scala UTC potrebbe corrispondere alle ore 9:00:00 (1 secondo dopo) così come potrebbe corrispondere alle ore 8:59:58 (1 secondo prima); proprio per questa ragione, lo scarto potrebbe anche corrispondere a 2 secondi rispetto alle ore 09:00:00 della scala UTC ed in tal caso la domanda non potrebbe comunque essere ammissibile.
Ne deriva, quindi, che una marca temporale applicata alle ore 9:00:00 dall’ente certificatore, può corrispondere, secondo la scala UTC, all’orario 8:59:59. Si spiega, quindi, il “secondo di tolleranza”, citato nella normativa suddetta, che nulla ha a che vedere con la possibilità di interpretare differenti orari di trasmissione rispetto alla marca temporale dell’ente certificatore bensì, è soltanto il gap massimo che può esserci tra quest’ultima rispetto all’orario della scala UTC; un requisito obbligatorio che deve avere l’Ente, per essere definito certificatore.
Sulla scorta di tali considerazioni, riteniamo che il Ministero debba ammettere nella graduatoria definitiva solo le Istanze presentate nel rispetto dei requisiti di cui alla Convenzione MIT-ANCI.
In difetto, codesta Associazione ed i suoi associati si riserveranno la facoltà di assumere le iniziative che riterranno più opportune ivi comprese quelle nanti l’Autorità Giudiziaria