CONTO TERMICO 2.0
PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
INCENTIVI FINO AL 65%

 

Beneficiari

Enti pubblici (o E.S.CO. che operano per loro conto)

Soggetti Privati

Progetti e Spese ammissibili

Progetti:

Potranno beneficiare dell’incentivo gli interventi effettuati su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione.

Spese Ammissibili:

  1. Ente Pubblico
  • Isolamento involucro degli edifici, sostituzione infissi, sistemi di schermatura e illuminazione;
  • Sostituzione impianti esistenti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione;
  • Trasformazione edifici esistenti in edifici nZEB, a energia quasi zero;
  • Installazione di sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti;
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • 100% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica;
  1. Soggetto Privato
  • Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • 50% delle spese per la Diagnosi Energetica e per l’Attestato di Prestazione Energetica;

Agevolazione
Soggetto Privato

Può accedere agli incentivi del Conto termico solo attraverso accesso diretto, ovvero il soggetto responsabile deve presentare la pratica entro 60 giorni dal termine dei lavori e secondo le indicazioni riportate nelle regole applicative. Incentivi erogati nella forma di rate costanti della durata compresa tra 2 e 5 anni.

Ente Pubblico

può utilizzare due procedure:

  • Accesso diretto: Modalità come per Soggetto Privato ma incentivo erogato in un’unica soluzione;
  • Prenotazione: Per gli interventi ancora da realizzare, erogazione di un primo acconto all’avvio ed il saldo alla conclusione dei lavori.

 

Cumulabilità degli incentivi

Gli incentivi del nuovo Conto Termico non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di rotazione, i fondi di garanzia e i contributi in conto interesse.

Alle Pubbliche Amministrazioni è consentito il cumulo degli incentivi con incentivi in conto capitale, anche statali, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo del 100% delle spese ammissibili.

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